L’elettrocardiogramma giustifica l’irreperibilità

Pubblicato il 25 agosto 2008
La Cassazione, con la sentenza n. 20080 del 2008, nel respingere il ricorso dell’Inps contro un dipendente, ha stabilito che non perde il diritto all’indennità il lavoratore in malattia assente alla visita di controllo perché recatosi, nelle ore di reperibilità, alla Asl per una visita cardiologica. La sentenza tenendo conto dello stato di difficoltà in cui versa il servizio sanitario nazionale ha, infatti, spiegato che il rischio di un lungo rinvio dell’appuntamento costituisce un serio e valido motivo per l’allontanamento da casa.
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