L’elettrocardiogramma giustifica l’irreperibilità

Pubblicato il 25 agosto 2008
La Cassazione, con la sentenza n. 20080 del 2008, nel respingere il ricorso dell’Inps contro un dipendente, ha stabilito che non perde il diritto all’indennità il lavoratore in malattia assente alla visita di controllo perché recatosi, nelle ore di reperibilità, alla Asl per una visita cardiologica. La sentenza tenendo conto dello stato di difficoltà in cui versa il servizio sanitario nazionale ha, infatti, spiegato che il rischio di un lungo rinvio dell’appuntamento costituisce un serio e valido motivo per l’allontanamento da casa.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0: come presentare le domande

15/10/2025

Assegno di inclusione, come fare domanda per il rinnovo

15/10/2025

CCNL Edilizia - Accordi dell'8/10/2025

15/10/2025

Ccnl edilizia. DUE e bilateralità

15/10/2025

Soci Snc: responsabilità diretta per decreto ingiuntivo non opposto

15/10/2025

Contanti non dichiarati in dogana: buona fede da escludere

15/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy