L’elettrocardiogramma giustifica l’irreperibilità

Pubblicato il 25 agosto 2008 La Cassazione, con la sentenza n. 20080 del 2008, nel respingere il ricorso dell’Inps contro un dipendente, ha stabilito che non perde il diritto all’indennità il lavoratore in malattia assente alla visita di controllo perché recatosi, nelle ore di reperibilità, alla Asl per una visita cardiologica. La sentenza tenendo conto dello stato di difficoltà in cui versa il servizio sanitario nazionale ha, infatti, spiegato che il rischio di un lungo rinvio dell’appuntamento costituisce un serio e valido motivo per l’allontanamento da casa.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

DDL Semplificazioni, telemedicina nel pubblico impiego: sanzioni ai medici

14/10/2025

Indennità personalizzata per i licenziamenti illegittimi nelle Pmi

14/10/2025

Giovani e previdenza complementare: siglato il protocollo

14/10/2025

Locazioni pluriennali: tardiva registrazione con sanzione rivista

14/10/2025

Bonus veicoli elettrici 2025: apertura imminente della piattaforma per i cittadini

14/10/2025

Fermo pesca 2024: via libera all’indennità giornaliera di 30 euro

14/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy