Licenziamento Giustificato motivo

Pubblicato il 16 gennaio 2017

L'articolo 3 della Legge n. 604/66 stabilisce che il licenziamento per giustificato motivo è generato da ragioni che riguardano l'attività produttiva, il suo regolare funzionamento e l'organizzazione del lavoro.

Su questa base, la Suprema Corte ha ribadito che il licenziamento è da ritenere legittimo se finalizzato al miglioramento del profitto aziendale, che altro non è che lo scopo lecito per il quale l'imprenditore svolge l'attività d'impresa.

Nella sentenza n. 25201 del 7 dicembre 2016, che si conforma a precedenti giurisprudenziali in materia, i giudici hanno escluso, dunque, che per ritenere giustificato il licenziamento per motivo oggettivo il datore di lavoro debba provare la sussistenza di situazioni sfavorevoli o di spese notevoli di carattere straordinario, cui sia necessario dover far fronte. E', invece, sufficiente che il licenziamento sia determinato dalle ragioni sopra descritte, tra le quali quelle che attengono ad una migliore efficienza gestionale o produttiva, o anche quelle dirette ad un aumento della redditività dell’impresa.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy