Licenziamento insindacabile

Pubblicato il 20 luglio 2009

La Cassazione, con la sentenza n. 15336 del 30 giugno 2009, ha affermato l'insindacabilità, da parte del giudice del lavoro, del licenziamento disposto dall'imprenditore qualora quest'ultimo si trovi in amministrazione controllata e lo stesso non faccia che attenersi alle istruzioni impartite dal Tribunale fallimentare che abbia attestato il dissesto dell'azienda.

Eleonora Pergolari

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

La trasparenza fiscale nel percorso di sostenibilità

05/08/2025

Giustizia civile: 500 giudici da remoto e organici potenziati

05/08/2025

Licenziamento per motivo oggettivo e rifiuto di mansioni inferiori

05/08/2025

ZES Marche e Umbria: via libera al rilancio economico

05/08/2025

Reddito di lavoro autonomo: l'analisi della Fondazione studi

05/08/2025

Più tempo per codice dello spettacolo, contratti di lavoro e equo compenso

05/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy