Licenziamento insindacabile

Pubblicato il 20 luglio 2009

La Cassazione, con la sentenza n. 15336 del 30 giugno 2009, ha affermato l'insindacabilità, da parte del giudice del lavoro, del licenziamento disposto dall'imprenditore qualora quest'ultimo si trovi in amministrazione controllata e lo stesso non faccia che attenersi alle istruzioni impartite dal Tribunale fallimentare che abbia attestato il dissesto dell'azienda.

Eleonora Pergolari

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