L'imposta sulla pubblicità si paga in base all'utilizzo

Pubblicato il 23 febbraio 2007

tributaria regionale del Lazio (Sezione ventesima) nella sentenza 101/20/06 ha stabilito che, con decorrenza 1° gennaio 2001, l’imposta di pubblicità deve essere limitata al periodo di esposizione dei messaggi pubblicitari e non come avveniva in precedenza annualmente, in quanto l’oggetto del tributo non va individuato nella mera disponibilità del mezzo pubblicitario, bensì nel suo effettivo utilizzo temporale.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione: contributo affitto medio di 204 euro mensili

07/05/2025

Polizze catastrofali: tutte le novità degli emendamenti approvati

07/05/2025

UE: nuove regole fiscali per l’imposta minima globale (Dac 9)

07/05/2025

Indebita compensazione: no concorso per chi certifica crediti R&S

07/05/2025

No ad assorbimento del superminimo in caso di passaggio di livello

07/05/2025

Avvocati penalisti: manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

07/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy