L’impresa in difficoltà scommette sul terreno

Pubblicato il 09 maggio 2009

Dopo gli ultimi chiarimenti dell’agenzia delle Entrate – circolare n. 22/E/2009 – la rivalutazione degli immobili trova ulteriori semplificazioni. In particolare, nel delineare l’ambito oggettivo della rivalutazione, l’Agenzia sostiene che:

- la rivalutazione può essere effettuata solo sui “beni immobili” che risultano iscritti nello stato patrimoniale alla voce B (immobilizzazioni materiali);

- è possibile rivalutare l’immobile posseduto in usufrutto solo se iscritto tra le immobilizzazioni materiali.

Alle stesse conclusioni si giunge anche nel caso si prendano in considerazione i diritti di superficie. Pertanto, nel caso di acquisizione di un diritto di superficie su un immobile diverso dalla proprietà, la rivalutazione potrà essere effettuata a condizione che tale diritto risulti correttamente contabilizzato nella suddetta voce di bilancio unitamente all’immobile ivi realizzato. La circolare n. 22/E richiama e allarga le interpretazioni già fornite con il precedente documento n. 11/E del 19 marzo scorso, in cui si era già ribadito che in sede di rivalutazione degli immobili il valore dell’area deve essere separato da quello del fabbricato. Ora, vanno sottolineati altri due passaggi, che possono influenzare in maniera rilevante le scelte delle imprese:

- non è necessaria una perizia di stima, ma è sufficiente anche una semplice valutazione degli amministratori che indichi i valori riferiti ad area e fabbricato;

- non è obbligatorio rispettare, in sede di rivalutazione, le proporzioni indicate a seguito dello scorporo area/fabbricato.

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