L’impugnazione singola non “salva” i coobbligati

Pubblicato il 08 dicembre 2008 In applicazione dell’articolo 1306, comma 2, del Codice civile, quando l’imposta di registro grava su più soggetti solidalmente coobbligati (come nelle compravendite immobiliari) e solo uno tra essi contesta la pretesa dell’Erario, gli altri, rimasti inerti (laddove l’inerzia è condizione essenziale, si veda Cass. 20065/2005) possono far valere, contro l’Amministrazione finanziaria, l’eventuale giudicato favorevole pronunciato verso il solo soggetto che ha impugnato l’atto impositivo prodotto dagli Uffici fiscali. Queste le conclusioni in sentenza n. 27071 del 13 novembre.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: dall'Inail 600 milioni di euro a fondo perduto per la sicurezza

19/12/2025

Inail: nuove funzionalità per l'accesso agli atti

19/12/2025

Terzo settore: aggiornate le Norme di comportamento degli organi di controllo

19/12/2025

Prelievo erariale unico: compilazione modello F24 Accise

19/12/2025

Licenziamento per GMO dopo riorganizzazione aziendale con AI: legittimo

19/12/2025

5 per mille Onlus: elenchi 2025 pubblicati e nuove regole 2026

19/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy