Linea dura sulla visita di controllo

Pubblicato il 01 marzo 2006

La Cassazione, con la sentenza n. 27429 del 13 dicembre 2005, stabilisce che per giustificare l'assenza alla visita medica di controllo con la motivazione dell'essere andati dal medico, bisogna dimostrare la necessità assoluta e indifferibile di essersi dovuti assentare proprio in coincidenza della fascia di reperibilità. La decisione ricalca quanto affermato precedentemente dalla stessa Corte (Cassazione 4247/2004). La certificazione della visita medica, quindi, documenta l'assenza del dipendente, ma non la giustifica se non si forniscono anche i motivi dell'improrogabilità.

 

La sentenza aggiunge, inoltre, che la scelta dell'orario non è attribuibile al datore di lavoro, in quanto le visite di controllo vengono effettuate da un medico inviato dalla struttura pubblica, quindi non può celare un intento persecutorio da parte del datore verso il dipendente malato. Questo tema è al centro di divergenze all'interno della stessa Cassazione. Con due pronunce che sembrano in contraddizione si afferma: nell'una che la visita medica può essere ripetuta anche a distanza di 24 ore dalla precedente purché non persegua lo scopo di molestare o danneggiare il lavoratore (Cassazione 116/1990) e nell'altra che si riconosce il diritto al risarcimento del danno per "l'aggravamento della malattia causato dalle continue ed immotivate visite fiscali per l'accertamento dello stato di malattia, nonostante l'effettività della patologia fosse già stata accertata dai controlli precedenti" (Cassazione 475/1999).

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