L'ingiunzione Ue parte a metà

Pubblicato il 06 aprile 2009

A far data dal 12 dicembre 2008 è entrato in vigore il regolamento Ue n. 1896/06 che introduce l'ingiunzione europea per le controversie transfrontaliere, civili o commerciali, in cui almeno una delle parti abbia domicilio o residenza in uno degli Stati Ue diverso da quello del giudice adito. I problemi organizzativi dei nostri tribunali, tuttavia, rischiano di ostacolare i meccanismi della nuova procedura che non prevede, in linea teorica, l'obbligatorietà dell'intervento di un avvocato. La domanda di ingiunzione di pagamento va presentata con un apposito modulo standard in cui devono essere elencati i fatti costitutivi del proprio diritto e le prove; chi fornisce informazioni non veritiere è soggetto alle penalità previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine. Il giudice, di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, emette l'ingiunzione alla quale il convenuto potrà opporsi nel termine di 30 giorni; in assenza di opposizione, il giudice dichiara esecutiva l'ingiunzione che viene riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza necessità di alcuna dichiarazione di esecutività.

Accanto all'ingiunzione europea, parte anche, grazie al regolamento 861/2007, una procedura veloce per le controversie transfrontaliere di valore non superiore ai duemila euro. In tale procedura, che a partire dal 1° gennaio si è affiancata a quella ordinaria, si ha una fase di esecuzione rapida e semplificata, con l'eliminazione di ogni procedura per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni pronunciate in un altro Stato membro, applicate in modo automatico.

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