Liquidazione onorari ridotta se l'oggetto viene limitato

Pubblicato il 01 settembre 2009
Con la sentenza n. 18233 del 12 agosto 2009, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato da un avvocato contro la liquidazione degli onorari lui spettanti effettuata dalla Corte d'appello con riferimento ad una causa che aveva investito esclusivamente una questione di giurisdizione. I giudici di legittimità, in particolare, dopo aver ricordato che la tariffa professionale degli avvocati segue, come parametro fondamentale, quello del valore della causa, hanno altresì spiegato che lo stesso parametro “dev'essere applicato nei gradi di impugnazione a condizione però che l'oggetto della causa non subisca modifiche o restrizioni per effetto delle decisioni impugnate e l'ambito della devoluzione al giudice superiore resti esteso all'interno dell'oggetto originario”. Nel caso di specie, la parcella era riferita al giudizio di appello nella cui sede l'avvocato aveva provveduto a dedurre esclusivamente la questione giurisdizionale: era da considerarsi quindi ristretto l'oggetto originario della causa.

Eleonora Pergolari
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione (ADI): dall'INPS il contributo straordinario aggiuntivo

18/08/2025

Accertamento integrativo valido solo con nuovi elementi

18/08/2025

Riduzione transitoria IRES: regole e condizioni

18/08/2025

Riforma imposta di registro: al via dal 2026

18/08/2025

Decreto Economia 2025 in Gazzetta: in vigore tutte le novità

18/08/2025

Decreto Giustizia in vigore: 500 giudici da remoto e organici potenziati

18/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy