Liquidazione onorari ridotta se l'oggetto viene limitato

Pubblicato il 01 settembre 2009
Con la sentenza n. 18233 del 12 agosto 2009, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato da un avvocato contro la liquidazione degli onorari lui spettanti effettuata dalla Corte d'appello con riferimento ad una causa che aveva investito esclusivamente una questione di giurisdizione. I giudici di legittimità, in particolare, dopo aver ricordato che la tariffa professionale degli avvocati segue, come parametro fondamentale, quello del valore della causa, hanno altresì spiegato che lo stesso parametro “dev'essere applicato nei gradi di impugnazione a condizione però che l'oggetto della causa non subisca modifiche o restrizioni per effetto delle decisioni impugnate e l'ambito della devoluzione al giudice superiore resti esteso all'interno dell'oggetto originario”. Nel caso di specie, la parcella era riferita al giudizio di appello nella cui sede l'avvocato aveva provveduto a dedurre esclusivamente la questione giurisdizionale: era da considerarsi quindi ristretto l'oggetto originario della causa.

Eleonora Pergolari
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