Liquidazioni periodiche Iva: chiarimenti sulla comunicazione

Pubblicato il 08 giugno 2017

A partire dal 2017, come ormai noto, vi è l’obbligo dell’invio dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (mensili/trimestrali). Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva annuale o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, contribuenti minimi/forfetari).

Con il provvedimento del 27.3.2017, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello “Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA” con le relative istruzioni. Nel modello vanno indicati i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta, e la comunicazione va presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

Recentemente, l’Agenzia ha reso disponibile una serie di risposte ad alcuni quesiti (FAQ) relativamente alla compilazione del modello e all’invio dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, i chiarimenti hanno riguardato in particolare la compilazione della comunicazione in presenza di:

Trasmissione delle liquidazioni Iva

Il prossimo 12 giugno, a seguito della proroga (il termine previsto era il 31 maggio), vi sarà la scadenza della prima trasmissione all'Agenzia delle Entrate relativa alle liquidazioni Iva e, nello specifico, si dovranno trasmettere i dati relativi al primo trimestre 2017, sia mensili che trimestrali.

Sono esclusi dall’adempimento i contribuenti esonerati dall’invio della dichiarazione annuale o dalla effettuazione delle liquidazioni periodiche, a meno che nei primi tre mesi del 2017 abbiano perso le condizioni di esonero.

La comunicazione della liquidazione periodica è un adempimento che deve essere ben conosciuto e valutato nell’atto della compilazione del modello, anche relativamente ai controlli che il contribuente deve fare rispetto ai successivi adempimenti.

La comunicazione rappresenta il primo adempimento di quest’anno con il quale si informa l’Agenzia delle Entrate sulla propria posizione creditoria o debitoria Iva.

Il contribuente dovrà inviare successivamente le comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute (quest’anno l’invio per il primo semestre dovrà essere effettuato entro il 16 di settembre) e la dichiarazione Iva (che dovrà essere effettuata per il 2017 entro il 30 aprile 2018).

Attraverso queste comunicazioni, il Fisco valuterà la coerenza tra le dichiarazioni inviate e i pagamenti fatti, riuscendo in tempi più brevi a intervenire rispetto ai casi di omessi o insufficienti versamenti dell’imposta.

Le comunicazioni dovranno inoltre essere coerenti tra di loro e potranno essere confrontate con le comunicazioni dei propri clienti e fornitori.

Sotto questo punto di vista, si ricorda che dal 1° gennaio 2017, gli operatori possono utilizzare il sistema di interscambio per l’invio delle fatture elettroniche nonché dei dati fattura. Nel caso in cui il fornitore o il cliente utilizzi questo canale, sarà possibile e opportuno per il contribuente effettuare un ulteriore controllo incrociato nel cassetto fiscale per verificare quali operazioni sono state inviate al fisco dai propri partners commerciali.

A tutto questo si devono aggiungere le nuove regole previste in sede di conversione del D.L. 50/2017, ovvero la riduzione dei termini per l’esercizio del diritto di detrazione che già per il 2017 sarà operabile al massimo entro il 30 aprile 2018, e le nuove regole in materia di compensazione dei crediti fiscali.

Queste previsioni hanno lo scopo:

Osserva

Si segnala che è nei programmi del Governo realizzare il passaggio alla fattura elettronica obbligatoria tra privati e introdurre nuove semplificazioni per chi adotta sistemi telematici di invio periodico dei dati delle fatture.

 

Il modello per la comunicazione

Nel modello approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27.3.2017, il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta, la comunicazione è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

Il modello è composto dal frontespizio e dal modulo VP, nel frontespizio devono essere indicati i dati generali:

 

Nel modulo VP vanno invece indicati i dati delle liquidazioni e deve essere compilato una volta per ciascuna liquidazione periodica (un modulo per i trimestrali e tre per i mensili).

Per ciascuna liquidazione, deve essere compilato un distinto modulo della comunicazione, compilando il campo Mod. N. posto in alto a destra nel quadro VP.

I contribuenti che effettuano:

 

I contribuenti che adottano contabilità separate, soggette a periodicità diverse, devono presentare la comunicazione con moduli distinti con riferimento alle rispettive liquidazioni.


Nel quadro VP vi sono 14 righi, in particolare:

Ricorda

I soggetti minimi e forfetari sono esonerati dall’invio della comunicazione, ma i contribuenti che ricevono fatture da questi soggetti devono comunque includerle nel VP3.

 

Criteri speciali di determinazione dell’imposta

L’Iva esigibile e l’Iva detratta vanno indicate, rispettivamente, nei righi VP4 e VP5 e la differenza tra i due va nel rigo VP6.

Chi determina l’imposta con criteri speciali, deve indicare in questi righi l’imposta risultante dall’applicazione del proprio regime.

 

Chi ad esempio adotta il regime speciale dell’agricoltura, dovrà indicare nel rigo VP4 l’ammontare dell’Iva a debito delle vendite e nel rigo VP5 l’ammontare dell’Iva detraibile in base alle percentuali di compensazione (e non quella delle fatture di acquisto).

 

Chi detrae l’Iva in base al pro-rata, indica quale Iva detratta, quella derivante dall’applicazione della percentuale di detraibilità che è quella relativa all’anno precedente.

Operazioni in reverse charge

Con riferimento alle operazioni in reverse charge (comprese quelle intracomunitarie), l’ammontare deve essere indicato quale operazione attiva nel rigo VP2, dal cedente, mentre il cessionario la indica nel rigo VP3 quale operazione passiva.

Il cessionario inoltre indica l’Iva esigibile nel rigo VP4 e l’Iva detratta nel rigo VP5. Se il regime adottato non consente la detrazione dell’Iva, il rigo VP5 non va compilato.

 

Modalità di trasmissione

Il modello deve essere trasmesso esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato:

In caso di presentazione di più comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce la precedente.

Ricorda

La comunicazione trimestrale Iva deve essere trasmessa telematicamente dal soggetto Iva o dal suo intermediario entro la fine del secondo mese successivo a ogni trimestre ad eccezione della comunicazione relativa al 2° trimestre che va presentata entro il 16 settembre.

Per trasmettere la comunicazione trimestrale Iva occorre predisporre un file Xml che rispetti alcune specifiche tecniche e che, in particolare, contenga:

Il file può essere creato con il predisposto software di compilazione e successivamente firmato digitalmente.

Per la firma vi sono tre sistemi alternativi:

Un file della comunicazione trimestrale Iva, può essere firmato e trasmesso singolarmente, o può anche essere inserito in una cartella compressa, contenente più file di comunicazione, in questo caso, possono essere firmati o singoli file o anche solo la cartella compressa.

Osserva

Per effettuare il controllo formale del file, è possibile utilizzare l’apposito software di controllo disponibile anche all’interno dell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi.

 

La proroga del primo invio

Con un apposito DPCM pubblicato nella G.U. n. 124 del 30 maggio 2017, è stata prorogato al 12 giugno prossimo il primo invio delle liquidazioni periodiche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo (primo trimestre), termine inizialmente fissato al 31.5.2017, ma le scadenze successive non sono state oggetto di proroga.

Di seguito uno schema delle scadenze relative alle comunicazioni delle liquidazioni  trimestrali.

 

Periodo

2017

2018

 

Invio liquidazione Iva

Primo trimestre

12 giugno (proroga)

31 maggio 2018

Secondo trimestre

18 settembre

17 settembre 2018

Terzo trimestre

30 novembre

30 novembre 2018

Quarto trimestre

28 febbraio 2018

28 febbraio 2019

 

Credito anno precedente

Nella compilazione del modello bisogna fare attenzione ai crediti, in particolare il credito che deriva dalla dichiarazione Iva annuale che va indicato nel rigo VP9 (modello relativo al mese di gennaio o al primo trimestre). Il contribuente può comunque non indicarlo, o indicarlo in un periodo successivo.

Se il contribuente decide di utilizzare il credito annuale Iva in detrazione nella prima liquidazione periodica Iva 2017 (detrazione verticale), l’ammontare va indicato nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio o al primo trimestre.

Il credito indicato nel rigo VP9 partecipa alla liquidazione del periodo e l’eventuale risultato a credito confluisce nel rigo VP14.  In questo caso nelle comunicazioni successive andrà indicato nel rigo VP8 quale credito del periodo precedente e non più nel rigo VP9.

 

Il contribuente può decidere di estromettere dalla liquidazione periodica il credito Iva per utilizzarlo in compensazione orizzontale (quindi non nella liquidazione Iva), in questo caso non deve compilare il rigo VP9. (La scelta effettuata non è vincolante, ed è sempre possibile cambiare idea).

 

Se è stato indicato il credito nel rigo VP9, il contribuente può nei periodi successivi estromettere il credito e utilizzarlo in compensazione orizzontale indicando l’ammontare che intende portare fuori nel rigo VP9, preceduto dal segno meno.

Osserva

Il ripristino del credito Iva annuale nei periodi successivi al primo deve essere riportato al netto della parte già utilizzata.

Nel rigo VP8 invece, si dovrà Indicare l’ammontare dell’Iva a credito computata in detrazione, risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare (senza considerare i crediti chiesti a rimborso o in compensazione mediante presentazione del modello IVA TR). Il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo per il periodo di riferimento.

Il suddetto rigo non dovrà essere compilato nel mese di gennaio o in quello del primo trimestre mentre a decorrere dai periodi successivi conterrà la somma dell’eventuale credito emergente dalle liquidazioni precedenti e del credito annuale se indicato.

 

Diversi regimi Iva nella comunicazione

Nella comunicazione Iva trovano spazio anche i regimi speciali Iva, per i quali le Faq dell’Agenzia delle Entrate chiariscono le modalità di compilazione del modello in determinate situazioni.

È il caso, ad esempio, delle operazioni per le quali l’imposta è assolta da parte del cessionario o del committente con l’inversione contabile.

Il soggetto che emette fattura ad aliquota zero, indica l’imponibile nel rigo VP2 (totale operazioni attive, al netto dell’Iva).

Chi la riceve, invece, inserisce l’imponibile nel rigo VP3 (totale operazioni passive, al netto dell’Iva) e l’imposta sia nel rigo afferente quella esigibile (VP4), che in quello dell’Iva detratta (VP5). L’imposta va indicata in VP5 solo quando è detraibile, e se la detrazione è parziale, si riporta solo la quota detratta.

Esempio

Chi emette una fattura per un servizio di pulizia relativo a un edificio indica il solo imponibile tra le operazioni attive, chi riceve il documento indica l’imponibile nel rigo VP3 e l’imposta sia in VP4 che in VP5.

 

Split Payment

Nel caso della PA, dove l’imposta deve essere versata dalla stessa che riceve il documento (Split Payment), chi emette la fattura comunica l’imponibile nel totale delle operazioni attive, mentre non deve indicare l’imposta che sarà indicata nel rigo VP4 del modello presentato dall’ente pubblico (ovviamente se afferisce alla sfera commerciale).

Le amministrazioni pubbliche non dovranno invece indicare nella comunicazione le fatture di acquisto ricevute in regime di split payment afferenti le attività istituzionali. In questi casi l’Iva va versata con le modalità previste dalla circolare n. 15 del 12 febbraio 2015.

 

Il modello accoglie anche le operazioni poste in essere da soggetti che adottano regimi speciali, come chi applica il regime del margine che deve indicare l’importo complessivo dei corrispettivi tra le operazioni attive (rigo VP2).

Per contro, in relazione agli acquisti per cui trova applicazione il regime speciale, non dev’essere indicata l’imposta indetraibile nel rigo VP5.

 

Cessioni extraterritoriali

Per quanto riguarda le operazioni con l’estero, i contribuenti devono indicare non solo le operazioni non imponibili, quali cessioni intraUe ed esportazioni, ma anche le cessioni extraterritoriali.

I contribuenti devono ricomprendere nel rigo VP2 anche tutte le operazioni, tipicamente verso l’estero, che beneficiano del titolo di non imponibilità, tra queste vi sono:

 

Gli acquisti intracomunitari seguono le regole previste per le operazioni assoggettate a reverse charge. Il cessionario inserisce l’imponibile nel rigo VP3 (totale operazioni passive, al netto dell’Iva) e la relativa imposta sia nel rigo afferente quella esigibile (VP4) che quella detratta (VP5).

Analogo ragionamento vale per le prestazioni di servizi (e le cessioni di beni) rese da un soggetto non residente, ma rilevanti in Italia.

Le istruzioni confermano tale schema anche in relazione alle importazioni di materiali oro, di prodotti semilavorati in oro e di quelle d’argento puro per le quali l’Iva non viene versata direttamente in dogana, bensì assolta tramite inversione contabile.

 

Analisi della coerenza dei dati

Dopo l’invio della comunicazione, l’agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente o del suo intermediario (nel Cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi), l’ analisi della “coerenza” dei versamenti dell’Iva a debito rispetto a quanto indicato nella comunicazione.

Il confronto con quanto dovuto e quanto effettivamente pagato sarà immediato, il contribuente eventualmente ha possibilità di sanare il debito con il ravvedimento operoso restando fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche.

Nota bene

In caso di ravvedimento operoso, non si dovrà modificare o reinviare la comunicazione delle liquidazioni, in quanto della stessa non vanno indicati i versamenti.

Anche dopo l’invio anche del “nuovo spesometro” (dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate nel trimestre di riferimento), l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione una sua elaborazione di questi dati.

Può in particolare determinare il totale dei costi sostenuti, per i quali è stata ricevuta e registrata la fattura passiva, ovvero il totale dei ricavi fatturati ai propri clienti. Anche in questo caso, saranno presenti le valutazioni sulla coerenza tra i dati delle fatture attive e passive (ricevuti con lo spesometro) e quelli delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche.

 

Se a seguito di questi controlli emergerà un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione periodica delle liquidazioni, il contribuente verrà informato dell’esito con modalità che verranno previste da un provvedimento delle Entrate.

Il contribuente potrà fornire i chiarimenti necessari o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente.

In tutti questi casi non sono ancora previste particolari sanzioni o cause che impediscono il  ravvedimento operoso per sanare l’eventuale mancata registrazione di una fattura attiva nei registri Iva e di conseguenza nella liquidazione.

 

Le sanzioni

Nelle ipotesi di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva periodiche, la sanzione amministrativa va da 500 euro a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione viene effettuata entro i 15 giorni dalla scadenza o se, nello stesso periodo viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

E’ prevista la ritrasmissione di una comunicazione delle liquidazioni già inviata, per correggere gli errori o le omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario e anche oltre i 15 giorni successivi a quest’ultimo, la comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse.

Ricorda

La comunicazione sostitutiva dopo la scadenza ordinaria ed entro i 15 giorni successivi è punita con la sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro, se la correzione viene spedita successivamente (i 15 giorni) la sanzione amministrativa va da 500 a 2.000 euro.

 

Quadro Normativo

Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010

Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 27.3.2017

FAQ Agenzia delle Entrate del 26 maggio 2017

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