Liti pendenti con nuova chance di definizione. A patto che...

Pubblicato il 31 maggio 2010

Dall’iscrizione a ruolo in primo grado devono essere trascorsi dieci anni, calcolati partendo dal 26 maggio 2010, perché sia esperibile la nuova chance - offerta dal Decreto legge n. 40/10, c.d. “incentivi”, oggi Legge n. 73/10 che, appunto, è in vigore dal 26 maggio scorso (G.U. n. 120) - della definizione delle liti pendenti in Cassazione (dove il contribuente si fa parte diligente affinché l’istituto operi e versa il 5 per cento del valore della controversia) e in Commissione tributaria centrale (dove la definizione è automatica e gratuita).

Non basta: il Fisco deve essere stato soccombente nei primi due gradi di giudizio.

Considerata la pausa estiva, che porta ferie, il previsto termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della Legge n. 73, entro cui presentare la relativa istanza, dovrebbe avere scadenza 9 ottobre 2010. Il tentativo, coincidente con la ratio della norma, è di allinearsi all’Unione rispettando la ragionevole durata dei processi contenuta nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà; resta tuttavia difficile comprendere la discriminazione tra cittadini contribuenti: coloro i quali hanno vinto i primi due gradi di giudizio accedono alla novità, gli altri no.

Segnaliamo una ulteriore notevole modifica intervenuta col Dl “incentivi”: la disciplina delle garanzie cui è tenuto il debitore ai fini del pagamento rateale delle somme dovute nella conciliazione giudiziale e nell’accertamento con adesione. Ecco così che con l’intento di alleggerire il contribuente da oneri altrimenti gravosi, se l’importo rateizzato è di entità non rilevante, la garanzia è dovuta solo nel caso in cui il totale delle rate che seguono la prima supera i 50mila euro.

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