Lo sconto si ferma al “nido”

Pubblicato il 02 dicembre 2008 Le somme che il datore di lavoro corrisponde ai propri dipendenti a titolo di rimborso delle rette di frequenza degli asili nido sono esenti da imposte e contributi, ai sensi dell’articolo 51, lettera f-bis, del Tuir. Gli altri sussidi erogati ai dipendenti, in relazione alla frequenza della scuola materna devono invece essere sottoposti a prelievo fiscale e contributivo. Il Dlgs 505/99, modificando il Tuir, parla esplicitamente di asili nido. La ragione di tale esenzione si ritrova nella volontà del legislatore di fornire un sostegno economico ai genitori che, non disponendo del tempo necessario per la cura dei propri figli, devono affidarli ad una struttura scolastica. La logica espressa dovrebbe valere anche per le scuole dell’infanzia, che accolgono i bambini dai tre a sei anni. Ma dato che questo tipo di scuola non è direttamente menzionata dal legislatore, non rientra nelle previsioni dell’articolo 51 del Tuir. Alla stessa conclusione è giunta la Corte costituzionale chiamata a dirimere una controversia sorta tra il Tribunale di Parma e l’Inps, che, appellandosi al richiamato articolo 51, ha preteso il versamento dei contributi sulle somme corrisposte dal datore di lavoro per la frequenza delle scuole di infanzia, da parte dei figli di dipendenti. La Corte costituzionale (ordinanza n. 344/2008), ravvisando la gratuità del servizio scolastico in questione, fa assumere alle somme erogate dal datore di lavoro rilievo di imponibilità ai fini previdenziali. Di conseguenza, accoglie quasi interamente le tesi Inps e rigetta le eccezioni di incostituzionalità.
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