Lo status di agricoltore va certificato

Pubblicato il 11 settembre 2006

tributaria regionale della Campania, con sentenza numero 94/9/06, ha chiarito che le agevolazioni tributarie per i trasferimenti di fondi rustici nei territori montani – articolo 9, comma 2, del Dpr 601/73 – fatti a scopo di arrotondamento o accorpamento della proprietà, richiedono, per la loro applicazione, la ricorrenza della qualità del coltivatore diretto dell’acquirente. Tale circostanza, agli effetti dell’imposta di registro, va attestata dal notaio nell’atto di trasferimento. Alternativamente, l’acquirente può dichiarare, sempre nell’atto, la volontà di acquisire in seguito i requisiti richiesti, dovendo in questo caso certificarne gli effetti entro il termine perentorio fissato nel triennio successivo all’atto.           

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi operai agricoli: no a disparità tra contratti a termine e indeterminati

13/05/2025

Incentivi R&S per tecnologie strategiche nelle Regioni meno sviluppate (STEP)

13/05/2025

Fallimento, sì alla prova con documenti alternativi ai bilanci

13/05/2025

Privacy: al via la consultazione pubblica sul modello “Pay or ok”

13/05/2025

Bonus giovani: via alle domande dal 16 maggio

13/05/2025

Bonus donne: come fare domanda dal 16 maggio

13/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy