Lo studio è responsabile per attività non riservate

Pubblicato il 18 novembre 2008
La Cassazione civile, con sentenza 25735 del 24 ottobre 2008, ha accolto le istanze avanzate da un contribuente che si era rivolto ad uno studio professionale non correttamente costituito. I giudici di legittimità, in particolare, hanno precisato che, mentre la redazione di un ricorso tributario deve ritenersi attività protetta e riservata solo a soggetti abilitati, gli atti successivi, come la consegna e il deposito del ricorso, sono attività libere ed esplicabili da chiunque. In ogni caso, anche uno studio professionale non costituito secondo i requisiti della legge 1815/1939, è, comunque, responsabile per le attività non protette affidategli. Secondo la Corte, infatti, per il principio dell'apparenza del diritto, deve essere tutelato l'affidamento incolpevole del cliente che abbia ritenuto lo studio associato - nella cui ragione sociale era presente il titolo professionale di ragioniere - come autorizzato ad espletare l'incarico affidatogli.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica Pmi Confimi - Verbale di accordo del 14/07/2025

18/07/2025

Gestione eventi lesivi: dall'Inail il nuovo manuale 2025

18/07/2025

Dl fiscale: ravvedimento speciale e IMU per enti sportivi non commerciali

18/07/2025

Attività subacquee e iperbariche: sorveglianza sanitaria e libretto informatico

18/07/2025

Sezioni Unite: il credito sopravvive alla cancellazione della società

18/07/2025

Certificati di infortunio: nuova modalità telematica per i medici di patronato

18/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy