Lo studio è responsabile per attività non riservate

Pubblicato il 18 novembre 2008
La Cassazione civile, con sentenza 25735 del 24 ottobre 2008, ha accolto le istanze avanzate da un contribuente che si era rivolto ad uno studio professionale non correttamente costituito. I giudici di legittimità, in particolare, hanno precisato che, mentre la redazione di un ricorso tributario deve ritenersi attività protetta e riservata solo a soggetti abilitati, gli atti successivi, come la consegna e il deposito del ricorso, sono attività libere ed esplicabili da chiunque. In ogni caso, anche uno studio professionale non costituito secondo i requisiti della legge 1815/1939, è, comunque, responsabile per le attività non protette affidategli. Secondo la Corte, infatti, per il principio dell'apparenza del diritto, deve essere tutelato l'affidamento incolpevole del cliente che abbia ritenuto lo studio associato - nella cui ragione sociale era presente il titolo professionale di ragioniere - come autorizzato ad espletare l'incarico affidatogli.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy