Locazioni, nullità pesante

Pubblicato il 07 gennaio 2005

Per scoraggiare l'evasione dell'imposta di registro sui contratti di locazione, la Finanziaria 2005 (articolo 1, comma 346) dispone che "i contratti di locazione o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati". Per nullità si intende che il conduttore non ha diritto di utilizzare l'immobile e che il locatore non può percepire i canoni. Rientrano nella fattispecie della nullità, tutti quei rapporti che non sono stati registrati "ricorrendone i presupposti", come nel caso dei contratti di locazione e di comodato che siano stipulati in forma pubblica o per scrittura privata autenticata; dei contratti di locazione stipulati in forma verbale, ai sensi dell'articolo 3 del Dpr n. 131/86; dei contratti di locazione e di comodato stipulati in forma scritta non autenticata, ai sensi dell'articolo 5, Tariffa Parte I, del Dpr n. 131/86, a meno che non si tratti di locazioni di durata non superiore a 30 giorni complessivi annui.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavoratori stranieri: novità per il permesso unico di soggiorno

03/05/2024

CCNL Servizi assistenziali Anffas - Accordo di rinnovo del 23/4/2024

03/05/2024

CCNL Distribuzione moderna organizzata - Ipotesi di accordo del 23/04/2024

06/05/2024

Distribuzione moderna organizzata: minimi, una tantum e causali per contratti a termine

06/05/2024

Ccnl Servizi assistenziali Anffas. Ipotesi di rinnovo

03/05/2024

Semplificazioni fiscali, istruzioni su pagamenti rateizzati e pausa estiva

03/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy