L'onere della sicurezza riguarda anche il subappaltatore

Pubblicato il 11 maggio 2013 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19505 del 7 maggio 2013, ribadisce come, in un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, l'osservanza delle norme antinfortunistiche grava su tutti i soggetti che esercitano i lavori, compreso il subappaltatore che, anche se interessato solo parzialmente nello svolgimento totale del lavoro, ha l'onere di riscontrare e accertare la sicurezza del luogo di lavoro, nonostante spetti all'appaltatore l'organizzazione del cantiere, titolare sempre dei poteri direttivi generali.

Il caso riguarda l'assenza di recinzione ad una gru a rotazione bassa riscontrata durante un'ispezione del lavoro. La condanna per l'inosservanza aveva raggiunto anche un subappaltatore, tenuto al pagamento di un'ammenda pari a euro 550.

A nulla è valso l'espresso divieto rivolto ai propri dipendenti di far uso della gru in questione, di cui egli non era proprietario. Respinto il ricorso.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Costo medio orario del lavoro logistica e trasporto merci: pubblicato il decreto

23/12/2025

Convenzione Inps–Regioni 2025: adempimenti, costi e durata

23/12/2025

IVA e logistica: Assonime sul regime opzionale transitorio

23/12/2025

Conto Termico 3.0, Regole Applicative GSE in vigore dal 25 dicembre 2025

23/12/2025

Acconto IVA 2025: soggetti obbligati, calcolo, scadenza

23/12/2025

Famiglie monogenitoriali e studenti universitari: bandi Cassa Forense in scadenza

23/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy