Lotterie senza ritenuta d'imposta se i premi non sono corrisposti

Pubblicato il 26 febbraio 2005

La ritenuta sui premi delle lotterie deve essere operata solo nel caso in cui questi siano effettivamente corrisposti ai beneficiari; ciò è quanto ha stabilito di Cassazione con la sentenza n. 547 del 13 gennaio 2005. Per il contribuente, quindi, il premio costituirebbe reddito tassabile solo nel caso di corresponsione ovvero assegnazione. Il Giudice di legittimità, con tale sentenza, ha respinto la tesi dell’Agenzia delle Entrate che ribadiva che l’obbligo della ritenuta opererebbe, invece, in via automatica, in seguito alla pura attribuzione del premio. Per l'Amministrazione finanziaria, infatti, non si realizzerebbe una correlazione tra l'obbligo della ritenuta ed il supposto arricchimento del vincitore o del beneficiario del premio.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Distribuzione moderna organizzata - Ipotesi di accordo del 23/04/2024

06/05/2024

Decreto PNRR e maxi sanzione per lavoro nero

02/05/2024

Bonus consulenza su quotazione PMI

02/05/2024

Tax credit quotazione PMI anche per il 2024

02/05/2024

Maxi sanzione per lavoro irregolare: le modifiche del Decreto PNRR

02/05/2024

Decreto PNRR convertito in legge: guida alle novità in materia di lavoro

02/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy