Maggiori poteri di indagine finanziaria all’agenzia delle Entrate

Pubblicato il 25 luglio 2009

Il maxi-emendamento del Governo al Dl 78/2009 – all’articolo 15 con l’inserimento dei commi 8-bis e 8-ter – prevede un ampliamento dei poteri dell’agenzia delle Entrate riguardo all’attività di accesso ai dati bancari al fine di tutelare il credito erariale oltre che in sede di accertamento. Nel dettato normativo dei sopra citati due nuovi commi si prevede, infatti, in base all’atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di costatazione e dopo la loro notifica, l’ufficio o l’ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e l’autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l’azienda. L’agenzia delle Entrate può avvalersi dei propri poteri di indagine finanziaria. Con l’inserimento del successivo comma 8–quater, invece, si stabilisce che i provvedimenti cautelati non perdono più efficacia se, nel termine di 120 giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto di contestazione o di irrogazione. Infine, da segnalare che non viene richiesta alcuna formalità all’agente della riscossione.

Roberta Moscioni

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