Maglie strette per l’esenzione

Pubblicato il 28 maggio 2009 Detenere indirettamente la partecipazione in una società con sede in altro Stato non consente, tuona la risoluzione 131/E/2009, di ottenere l’esenzione dalla ritenuta su interessi transfrontalieri. Per giunta, la società istante, costituita da meno di un anno, non ha ancora maturato uno dei requisiti previsti da norma (articolo 26-quater del dpr n. 600/1973, di recepimento della direttiva 2003/49/CEE) per l’esenzione da ritenuta sugli interessi corrisposti alla finanziatrice.
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