Malattia, contributi non dovuti

Pubblicato il 15 dicembre 2008 La manovra estiva - Dl 112/08 - nel fornire interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 6 della legge 138 del 1943 (mutualità fascista), ha messo fine all’annosa questione della ricorrenza o meno dell’obbligo contributivo all’Inps nel caso in cui l’azienda sia tenuta a retribuire ai lavoratori le assenze per malattia. Pertanto, le imprese che per disposizioni dei contratti collettivi erogano direttamente ai lavoratori un trattamento economico di malattia possono ora non versare la relativa contribuzione all’Istituto di previdenza. La disposizione, tuttavia, ha visto l'aprirsi di una nuova fonte di contenzioso. Infatti, la prima sentenza in tema, la 25047/08 della Cassazione, ha dichiarato l’efficacia retroattiva della regola dando così la possibilità alle aziende che hanno pagato in via cautelativa la possibilità di chiedere il rimborso all’Inps.
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