Malattia ed esenzione dalla reperibilità

Pubblicato il 24 ottobre 2018

Con comunicato del 23 ottobre 2018, l’INPS è intervenuto sulle modalità di esonero dalle visite mediche di controllo domiciliare per malattia a seguito di notizie diffuse sul web che invitano i lavoratori a far inserire dai medici curanti il codice “E” per ottenere l’esenzione dal controllo.

In realtà – chiarisce l’Istituto – esistono norme che esonerano dalla reperibilità e non dal controllo che, invece, è sempre possibile.

Inoltre, il medico curante può indicare, al momento della redazione del certificato, solo le “agevolazioni”, previste dai vigenti decreti quali uniche situazioni che escludono dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità, ovvero:

Il codice “E” indicato nel messaggio 13 luglio 2015, n. 4752 è, invece, un codice ad esclusivo uso interno riservato ai medici INPS durante la disamina dei certificati pervenuti per esprimere le opportune decisionalità tecnico-professionali, secondo precise disposizioni centralmente impartite in merito alle malattie gravissime.

Quindi - conclude il comunicato - qualsiasi eventuale annotazione nelle note di diagnosi della dizione “Codice E” non può produrre alcun effetto di esonero né dal controllo né dalla reperibilità.

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