Malattia: visite di controllo per zone colpite dal sisma

Pubblicato il 09 maggio 2017

Con il messaggio n. 4274/2016 l’INPS aveva fornito indicazioni in merito alla sospensione degli accertamenti domiciliari disposti d’ufficio dall’Istituto, in caso di assenza dal lavoro per malattia, nei confronti dei lavoratori residenti nelle zone colpite dal sisma verificatosi il 24 agosto 2016.

L’INPS, con messaggio n. 1874 del 4 maggio 2017, a seguito anche degli ulteriori eventi del 26 e 30 ottobre 2016, in considerazione del perdurare delle condizioni di disagio delle popolazioni interessate ai fenomeni sismici, nonché dell’ampliamento dei territori coinvolti, ha comunicato che il periodo di sospensione delle visite mediche di controllo disposte d’ufficio dall’Istituto è fissato al 30 settembre 2017.

Tuttavia, qualora la visita di accertamento medico legale debba essere espletata, perché richiesta dal datore di lavoro, l’INPS farà riferimento alle indicazioni fornite dal lavoratore nel certificato medico, circa la provvisoria reperibilità.

I lavoratori che si assentino dal lavoro a causa di malattia - costretti a risiedere temporaneamente in alloggi diversi al proprio domicilio - dovranno quindi fornire al medico che redige il certificato le relative indicazioni utili ai fini della loro reperibilità.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ai riders etero-organizzati spettano tutele da subordinati

04/11/2025

Commercialisti: sì alla legge di bilancio 2026, ma serve correggere le criticità

04/11/2025

Deducibilità dei compensi corrisposti dal professionista in ambito familiare

04/11/2025

Scioglimento della Srl con determina dell'amministratore unico

04/11/2025

Polizze catastrofali imprese: da Confindustria piattaforma digitale per preventivi e sottoscrizioni

04/11/2025

Formazione, Cassazionisti e Premio Ubertini: bandi di Cassa Forense al via

04/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy