Mancano i mezzi Non si paga l'Iva

Pubblicato il 03 dicembre 2008

La sezione tributaria della Corte di cassazione, con sentenza n. 28186 del 26 novembre 2008, ha confermato una decisione della Ctr Lazio e statuito come non sia assoggettabile ad Iva, ai sensi dell'articolo 5, secondo comma del dpr n. 633/72, l'attività di un amministratore di condominio che operi senza l'impiego di mezzi organizzati. Si tratta, in tale ipotesi, di una prestazione di servizi inerente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

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