Manette per i ritardi

Pubblicato il 16 giugno 2008 Con la pronuncia n. 22400 (4 giugno 2008) i giudici di legittimità estendono il reato di maltrattamenti in famiglia al coniuge separato che, usando questa pratica come arma di ricatto, versa in ritardo l’assegno di mantenimento. Il suo comportamento sfocia quindi nel crimine, ed è perciò punibile attraverso processo penale. Per la Cassazione, lo stato di separazione coniugale deve lasciare integri i doveri di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale collaborazione. Quando le azioni dell’uno o dell’altro coniuge sono costrittive o spraffattive, incidendo su quegli stessi doveri e ponendo l’offeso un una costante posizione psicologica subordinata, può serenamente intravedersi il reato di maltrattamento, con obbligatorio percorso penale.
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