Manette per i ritardi

Pubblicato il 16 giugno 2008 Con la pronuncia n. 22400 (4 giugno 2008) i giudici di legittimità estendono il reato di maltrattamenti in famiglia al coniuge separato che, usando questa pratica come arma di ricatto, versa in ritardo l’assegno di mantenimento. Il suo comportamento sfocia quindi nel crimine, ed è perciò punibile attraverso processo penale. Per la Cassazione, lo stato di separazione coniugale deve lasciare integri i doveri di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale collaborazione. Quando le azioni dell’uno o dell’altro coniuge sono costrittive o spraffattive, incidendo su quegli stessi doveri e ponendo l’offeso un una costante posizione psicologica subordinata, può serenamente intravedersi il reato di maltrattamento, con obbligatorio percorso penale.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Costo medio orario del lavoro logistica e trasporto merci: pubblicato il decreto

23/12/2025

Convenzione Inps–Regioni 2025: adempimenti, costi e durata

23/12/2025

IVA e logistica: Assonime sul regime opzionale transitorio

23/12/2025

Conto Termico 3.0, Regole Applicative GSE in vigore dal 25 dicembre 2025

23/12/2025

Acconto IVA 2025: soggetti obbligati, calcolo, scadenza

23/12/2025

Famiglie monogenitoriali e studenti universitari: bandi Cassa Forense in scadenza

23/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy