Manovra estiva, stretta sulle regole Cfc

Pubblicato il 10 luglio 2009

Nel decreto anticrisi (Dl 78/09), appena approvato, sono state inserite nuove e più incisive misure per il contrasto al fenomeno dei paradisi fiscali. La manovra estiva ha ampliato notevolmente la portata dell’articolo 176 del Tuir, estendendo le sue disposizioni anche a quelle società localizzate in quei territori che non sono direttamente considerati “paradisi fiscali” e, dunque, anche con stabile organizzazione in un Paese europeo. Senza ulteriori modificazioni, le regole Cfc saranno applicate nel caso in cui il soggetto estero controllato subisca una tassazione effettiva più bassa del 50% di quella che avrebbe subito in Italia sui redditi conseguiti in ciascun periodo d’imposta e, inoltre, più del 50% dei proventi del soggetto estero derivano da attività infragruppo. La norma vuole che in presenza di tali condizioni, al soggetto estero venga applicata la disciplina delle Controllate estere a meno che la società controllante con sede in Italia non presenti all’Amministrazione finanziaria un interpello disapplicativo, che attesti con prove che l’insediamento all’estero non ha finalità elusive. Prima del decreto 78/2009, l’esclusione dalla norma Cfc era ammessa solamente se veniva rispettato il requisito dell’effettivo radicamento dell’attività nel territorio in cui la società era localizzata. Per rispettare tale requisito, non era sufficiente la dimostrazione del radicamento, ma risultava necessario che l’attività fosse rivolta nei confronti di tale territorio. La modifica apportata dalla manovra estiva (comma 5, lettera 5, dell’articolo 167 del Tuir) vuole, invece, che la società estera non residente svolga un’effettiva attività commerciale o industriale "nel mercato dello Stato o territorio di insediamento”. Il tutto potrebbe avere delle pesanti ripercussioni soprattutto nei confronti delle banche e assicurazioni che hanno attività finanziarie all’estero. In effetti, però, in questo caso si tratta di attività finanziarie che non possono essere definite come passive income, per le quali la normativa europea non impedisce l’arbitraggio fiscale. Secondo molte autorevoli opinioni di tributaristi, nel caso di banche e assicurazioni, la gestione, detenzione e investimento in titoli costituisce attività caratteristica similmente ad una società industriale che all’estero vende prodotti di consumo.

Roberta Moscioni

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