Mantenimento “soft”

Pubblicato il 03 aprile 2008 L’Inps, con il messaggio n. 7458 del 2 aprile 2008, informa del cambiamento delle detrazioni di imposta da applicare alle quote dell’assegno alimentare all’ex coniuge e di assegno divorzile all’ex coniuge superstite. La Finanziaria 2008 incrementa le detrazioni previste dall’articolo 13 del Tuir nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo concorrono gli assegni periodici corrisposti dal coniuge per effetto della separazione o del divorzio. La norma decorre dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 ed ha ripercussioni sia sul Cud 2008 che sul piano Irpef 2008. Pertanto, l’Istituto ha proceduto al ricalcolo Irpef ed ha effettuato in via automatica le rettifiche dei Cud 2008 relative al 2007. I conguagli saranno erogati in maniera diretta sulla quota di pensione dei beneficiari degli assegni.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Edilizia industria e artigianato - Addendum del 15/7/2025

21/07/2025

CCNL Lapidei industria - Accordo del 15/7/2025

21/07/2025

Lapidei industria. Rinnovo

21/07/2025

Edilizia industria e artigianato. Addendum

21/07/2025

Licenziamento: impugnazione entro 240 giorni per lavoratore in stato di incapacità

21/07/2025

Esenzione ICI: non necessaria la coabitazione con i familiari

21/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy