Market abuse, sotto controllo l'uso di notizie privilegiate

Pubblicato il 12 maggio 2005

A partire da oggi, 12 maggio 2005, entrano in vigore le regole contenute nella Legge Comunitaria 2004 (L. n. 62 del 18 aprile 2005, G.U. n. 96 de 27 aprile 2005) tra le quali quelle sulle informazioni privilegiate e sul market abuse, nate per raggiungere la trasparenza del mercato finanziario evitando che il suo andamento sia condizionato dal possesso, in capo ad alcuni, di notizie societarie non disponibili agli altri.

Le condotte criminose degli "insider primari" (i possessori di informazioni privilegiate con il ruolo di membri di organi dell'emittente) sono punite più severamente rispetto al passato: reclusione da uno a sei anni e multa fino a 3 milioni di euro, incrementabile dal giudice fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato commesso.

I due nuovi reati (l'uno appena introdotto nell'ordinamento, l'altro modificato) inseriti nel Testo unico sulla finanza - articolo 185: delitto di manipolazione del mercato - e nel Codice civile - art. 2637: delitto di aggiotaggio - presentano, ora, condotte esecutive comuni: la diffusione di notizie false, la realizzazione di operazioni simulate o altri artifizi in grado di provocare l'alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

La Comunitaria 2004 ha aggiornato le regole applicabili agli abusi di mercato estendendo poi la responsabilità amministrativa anche sull'ente che commette, a proprio vantaggio, reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato (sulla base del dlgs n. 231/2001).

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