Massima 123. I notai sui collegi

Pubblicato il 07 dicembre 2011 La Commissione Società del Consiglio notarile di Milano ha emanato la Massima n. 123, del 6 dicembre 2011.

Vi si scrive che poiché la nuova veste dell'articolo 2477 del Codice civile, introdotta dall'articolo 14, comma 13 della Legge 183/2011 (Legge di stabilità), ha natura dispositiva nella parte in cui prevede la figura del sindaco unico in luogo del collegio sindacale, sono da considerare legittime le clausole statutarie di srl (preesistenti o di nuova introduzione), che prevedano l'organo di controllo nella forma collegiale, anziché monocratica, nonché quelle che contemplino la tradizionale o la nuova forma di organo di controllo. Riguardo alla decorrenza delle novità, nessuna cessazione all'1 gennaio 2012 (data di entrata in vigore del nuovo articolo 2477 c.c.), dunque, nei mandati dei collegi sindacali in carica nelle srl. Conseguentemente:

- le clausole statutarie rimangono valide anche dopo il 1° gennaio 2012;
- i collegi sindacali in carica al 1° gennaio 2012 non cessano fino alla naturale scadenza.

La Massima 123 non pone dubbi operativi riguardo una Srl con uno statuto ante riforma che preveda la presenza del collegio sindacale, dove ci si avvalga della possibilità di nomina del sindaco unico, poiché il rinnovato articolo integra, non abroga, quel regime statutario, consentendo ai soci l'opzione fra le due forme di organo di controllo permesse, senza dover previamente modificare lo statuto, eccezion fatta per quelle ipotesi in cui le clausole statutarie evidenzino l’esistenza di specifici interessi dei soci, correlati alla composizione pluripersonale dell’organo di controllo.

Diversamente, in virtù del nuovo articolo 2397 c.c., per le Spa con parametri al di sotto del milione di euro, la modifica dello statuto è necessaria.

Un ultimo aspetto della Massima 123 riguarda i sindaci supplenti, nel caso di nomina di sindaco unico. Secondo i notai, le norme sui sindaci supplenti sono inapplicabili all’organo di controllo monocratico. La semplicità che caratterizza tale forma di controllo, secondo il Consiglio Notarile di Milano, é incompatibile con l’applicazione analogica della nomina preventiva e dell’automatica sostituzione del sindaco cessato. Pertanto, non è necessario che la nomina dei supplenti sia prevista dallo statuto, né deliberata in assemblea; se viene meno l’organo monocratico di controllo, occorre provvedere ad una nuova designazione ad opera dei soci.

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