Maternità: cinque mesi anche alle iscritte alla gestione separata

Pubblicato il 23 novembre 2012 La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 257 del 22 novembre 2012, dichiara l'illegittimità dell'articolo 64, comma 2, del Testo unico maternità (D.Lgs n. 151/2001) ed equipara il trattamento di maternità delle lavoratrici iscritte alla gestione separata a quello delle lavoratrici dipendenti: cinque mesi di maternità anche in caso di adozione, contro i tre previsti dalla legge.

La Corte sottolinea come, in caso di affidamento preadottivo e di adozione, l'astensione dal lavoro mira anche ad agevolare il processo di formazione e di crescita del bambino, al fine di agevolare la sua fase di ingresso nella nuova famiglia anche con una più intensa presenza degli adottanti. Non si giustifica, quindi, "ed appare anzi manifestamente irragionevole, che, con riferimento alla stessa categoria dei genitori adottivi, mentre alle lavoratrici dipendenti, che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, spetta un congedo di maternità (con relativa indennità) per un periodo massimo di cinque mesi, sia in caso di adozione (o affidamento preadottivo) nazionale che internazionale”, alle lavoratrici iscritte alla gestione separata sia riconosciuta un’indennità di maternità per soli tre mesi.

Non rilevano le differenze che rendono non omogenee le due categorie di lavoratrici dipendenti ed iscritte alla gestione separata, avendo priorità nel caso in esame “la necessità di adeguata assistenza per il minore nella delicata fase del suo inserimento nella famiglia, anche nel periodo che precede il suo ingresso nella famiglia stessa, e tale necessità si presenta con connotati identici per entrambe le categorie di lavoratrici”.
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