Maternità flessibile con data certa

Pubblicato il 26 maggio 2007

L’Inps, con il messaggio n. 13279 del 25 maggio 2007, interviene a chiarire che d’ora in poi potranno essere accolte, ai fini delle indennità, le domande di flessibilità del congedo di maternità con le certificazioni sanitarie che recano data non successiva alla fine del settimo mese e che attestino la compatibilità dell’avanzato stato di gravidanza con la permanenza al lavoro fin dal primo giorno dell’ottavo mese. L’indebita permanenza in servizio avrà come conseguenza la perdita dell’indennità per le relative giornate e la non computabilità post partum delle stesse. L’Inps, correggendo la strada intrapresa fin’ora, stabilisce che le domande di flessibilità con certificazione sanitaria recante data che va oltre la fine del settimo mese dovranno essere integralmente respinte, poiché la fruizione “parziale” della flessibilità, nel pregresso prevista in via transitoria, non è compatibile con la ratio legis, derivante dalle indicazioni della norma e da quelle ministeriali (ministero del Lavoro circolare n. 43/2000), di assoluta tutela della salute della madre e del nascituro.

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