Maxi-cuneo senza ostacoli

Pubblicato il 15 dicembre 2007

Nella risoluzione n. 375 del 14 dicembre, le Entrate correggono le indicazioni fornite nella precedente circolare n. 61/E, precisando che la comunicazione non va inviata per gli incentivi soggetti alla regola del de minimis. Cioè, nessuna dichiarazione sostitutiva da aiuto di Stato è necessaria per usufruire del taglio del cuneo fiscale da 10.000 euro in alcune regioni del Meridione. L’obbligo della dichiarazione – entro il prossimo 31 dicembre – è invece previsto per le imprese che hanno utilizzato la deduzione maggiorata per incremento occupazionale prevista per le regioni ammesse alla deroga dell’articolo 87 del Trattato Ce. La precisazione delle Entrate si è resa necessaria per illustrare i problemi sorti in relazione all’obbligo per i contribuenti ammessi a usufruire degli aiuti di Stato di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui si attesti di non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato un incentivo dichiarato incompatibile dalla Ue.

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