Medici, diritto di cura limitato

Pubblicato il 05 dicembre 2008

La Corte di cassazione, con sentenza n. 45126 del 2008, ha spiegato come non esista, per il medico, "un diritto generale a curare il paziente a fronte del quale non ha alcun rilievo la volontà dell'ammalato". Secondo i giudici di legittimità, infatti, in tal modo il paziente “si troverebbe in una posizione di soggezione su cui il medico potrebbe ad libitum intervenire, con il solo limite della propria coscienza”. Al medico deve sì riconoscersi una facoltà o potestà di curare; queste, tuttavia, per potersi estrinsecare, necessitano, di regola, del consenso della persona che al trattamento sanitario deve sottoporsi. Nel caso di specie, la Corte ha confermato la condanna impartita ad un medico per lesioni colpose nei confronti di un paziente - rimasto infermo dopo un'operazione sulla colonna vertebrale - rilevando che il medico aveva fornito all'ammalato, prima dell'operazione, un'informativa gravemente carente, soprattutto sotto il profilo della valutazione del rischio cui lo stesso sarebbe stato esposto con l'intervento.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica cooperative - Verbale di incontro del 24/6/2025

01/07/2025

Modello 730/4, verifica Inps dei conguagli fiscali

01/07/2025

Bonus mamme: al via la misura transitoria per l’anno 2025

01/07/2025

Bonus posticipo pensionistico: gestioni esclusive senza tasse

01/07/2025

Nuova funzione INPS: disponibili i contatori del congedo parentale

01/07/2025

Lavoratori stranieri: primo via libera al decreto Flussi 2026-2028

01/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy