Modalità di reclutamento degli Ordini e risarcimento del danno in caso di mancato rispetto

Pubblicato il 12 settembre 2017

L’Ordine degli Avvocati è un Ente pubblico non economico e, in quanto tale, è obbligato a rispettare la modalità di reclutamento del personale con pubblico concorso.

Conseguentemente la mancata costituzione del rapporto di lavoro derivante dalla palese violazione delle norme sul reclutamento del personale da parte dell’Ente pubblico non economico rende inapplicabile la tutela legale sui licenziamenti ma permette di riconoscere una garanzia minima a tutela del ripristino della legalità violata.

Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 21065 dell’11 settembre 2017 a proposito di un contratto di lavoro intercorso tra l’Ordine degli Avvocati ed una lavoratrice a cui è stato riconosciuto il risarcimento del danno pari a sei mensilità della retribuzione per indennizzarla rispetto all’impossibilità di conversione ope legis del rapporto di lavoro a termine.

Spiegano a tal proposito gli Ermellini che, in materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile ex art. 36, D.Lgs. n. 165/2001, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, esclusa secondo i parametri costituzionali ed europei, ma dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte della P.A.

La responsabilità additiva (sei mensilità oltre alla corresponsione delle prestazioni svolte di fatto), autonoma e non assorbita dalla tutela di cui all’art 2126 c.c., è riconosciuta per l’utilizzo disinvolto di prestazioni temporanee nonché per l’esigenza di ripristinare il potere della legge sull’autonomia dei contraenti riguardo all’uso generalizzato e tassativo delle formalità prescritte per il reclutamento del personale nel caso in cui il datore sia un Ente pubblico che deve, altresì, rispettare delle norme di trasparenza gestionale e contabile.

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