Modificata la relata di notifica della cartella di pagamento

Pubblicato il 06 marzo 2013 Con il provvedimento del 5 marzo 2013,del Direttore dell'Agenzia delle entrate, si modifica la relata di notifica della cartella di pagamento, nella parte concernente l'irreperibilità relativa del destinatario: in caso di temporanea assenza, o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario, si procede alla notifica mediante deposito dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata nella casa di abitazione, ufficio o azienda del contribuente ed invio di raccomandata con avviso di ricevimento per informare il contribuente degli adempimenti effettuati.

La modifica si è resa necessaria a seguito della sentenza n. 258, del 19 novembre 2012, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 26 del DPR n. 602/1973, intendendo uniformare le modalità di notificazione degli atti di accertamento e delle cartelle di pagamento in caso di irreperibilità relativa del destinatario, ovvero nel caso di mera assenza o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Frontalieri. Corte di giustizia UE: stessi diritti dei lavoratori residenti

17/05/2024

Decreto Agricoltura, dal bonus Zes unica allo stop al fotovoltaico

17/05/2024

Inerenza dei costi: da valutare la funzionalità alla produzione del reddito

17/05/2024

CCNL Alimentari cooperative - Flash

17/05/2024

Decreto Superbonus, ok alla fiducia in Senato. Tutte le novità

17/05/2024

Bonus ricerca e sviluppo: online Albo dei certificatori

17/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy