Monitoraggio fiscale sulle attività estere. Le nuove indicazioni in una circolare

Pubblicato il 24 dicembre 2013 “Le nuove disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Adempimenti dei contribuenti. Ritenuta sui redditi degli investimenti esteri e attività estere di natura finanziaria”. Questa la materia trattata nella circolare n. 38, del 23 dicembre 2013, con cui l'Agenzia delle entrate fornisce ulteriori chiarimenti alla luce delle modifiche apportate dalla legge europea 2013 (legge n. 97/2013) al decreto legge n. 167/1990.

Con l'intento di semplificare gli adempimenti che interessano quei contribuenti che detengono attività estere in Paesi collaborativi, ma anche con lo scopo di intensificare l'attività di contrasto alle frodi internazionali, la circolare tiene conto delle disposizioni contenute nel provvedimento del 18 dicembre 2013 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ed aggiorna, sostituendolo, il contenuto della circolare n. 45/E, del 13 settembre 2010.

Tra le nuove indicazioni impartite, si evidenzia che l'obbligo di compilazione del quadro RW del modello Unico interesserà non soltanto i possessori “formali” delle attività estere, ma anche i titolari “effettivi”, per i quali si intende:

- per la società, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, la possiedono o controllano;

- in caso di entità giuridiche, come per esempio fondazioni o trust, la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio.

L'obbligo di dichiarazione, inoltre, non conosce più limiti, essendo stata depennata la soglia dei 10mila euro al di sopra della quale era necessario provvedere alla dichiarazione.

La circolare estende la definizione dei Paesi collaborativi, includendo non solo quelli appartenenti alla white list, ma anche quelli che assicurano al Fisco italiano la possibilità di controllo tramite un opportuno scambio di informazioni.

In materia di sanzioni, si specifica che è compresa tra il 3 e il 15 per cento dell'ammontare degli importi dichiarati la sanzione amministrativa pecuniaria; qualora la violazione si riferisca a investimenti o attività estere di natura finanziaria in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, la sanzione è compresa tra il 6 e il 30 per cento. Se entro 90 giorni dalla scadenza del termine si presenta la dichiarazione riguardante investimenti o attività all'estero che possono produrre redditi imponibili in Italia, è prevista una specifica sanzione pari a euro 258.

Con un'autocertificazione che attesti che i flussi finanziari non siano redditi di capitale o redditi diversi da fonte estera si può evitare il prelievo alla fonte a titolo di acconto pari al 20 per cento.
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