Motivazione congrua per i provvedimenti di rigetto della CIGO

Pubblicato il 04 aprile 2018

L’INPS, con messaggio n. 1396 del 29 marzo 2018, ha ribadito la necessità che la motivazione dei provvedimenti di rigetto delle istanze di CIGO sia congrua ed indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l’adozione del provvedimento in relazione alle risultanze dell’istruttoria, in modo da rendere possibile all’azienda la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito dal decisore e comprensibili le ragioni sottese alla determinazione assunta.

Tanto è stato necessario chiarire in quanto risultano ricorsi con cui sono stati impugnati i suddetti provvedimenti perché caratterizzati da una motivazione scarna e insufficiente, che non dà conto degli elementi documentali di fatto presi in considerazione nel corso dell’istruttoria e posti a fondamento del provvedimento adottato.

Ricorda, inoltre, l’Istituto che qualora si ritenga di dover rigettare la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria per carenza di elementi valutativi, è obbligatorio attivare il cd. supplemento istruttorio (vedi domande che presentano carenza documentale, comprese quelle con cui l’azienda ha prodotto un file CSV non conforme).

In tali casi, la Sede dovrà comunicare all’azienda la non conformità del file presentato, indicando gli errori che non consentono l’elaborazione del file stesso e assegnando un termine di 15 giorni per consentirne la ripresentazione in forma corretta.

Il file corretto o qualunque documento integrativo presentati dall’azienda in sede di supplemento d’istruttoria, si considerano utilmente ricevuti anche se pervenuti oltre il termine assegnato all’azienda ed entro la data di adozione del provvedimento.

Qualora l’azienda non riscontri la richiesta di integrazione documentale entro il termine assegnato o, comunque, entro la data di adozione del provvedimento, di tale circostanza dovrà essere dato atto nella determinazione di rigetto, riportando gli estremi della comunicazione con la quale la sede ha trasmesso la richiesta stessa.

Infine, in caso di domande presentate fuori termine, di mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione e consultazione sindacale, di superamento dei limiti massimi di fruizione dell’integrazione salariale, si è in presenza di vizi pregiudiziali che, in quanto tali, non richiedono una valutazione nel merito dell’istanza e sono, pertanto, assorbenti rispetto ad ogni altra eventuale motivazione di rigetto.

Al ricorrere di tali fattispecie, perciò, l’istanza sarà respinta per uno solo dei motivi pregiudiziali.

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