Muore il cliente: per lo spacciatore colpa da provare

Pubblicato il 04 giugno 2009 Solo il nesso di causalità tra cessione e morte e, soprattutto, se la morte è “rimproverabile allo spacciatore”, quindi è accertata in capo allo stesso la presenza dell’elemento soggettivo della colpa, egli è da considerare colpevole. La responsabilità del pusher non è dunque automatica: non ve n’é in tutti i casi in cui la morte del consumatore risulti in concreto imprevedibile. Il principio di colpevolezza, precisa la corte di Cassazione nella pronuncia 22676 del 29 maggio, richiede infatti una forma di partecipazione psichica dell’autore, che è persino graduabile in rapporto agli interessi da tutelare: quando sono costituzionalmente rilevanti, il legislatore può ritenere sufficiente la sola colpa ma anche richiedere un grado di attenzione e un obbligo di conoscenza maggiori rispetto ai normalmente richiesti.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Separazione delle carriere: approvata la riforma, ora il referendum

31/10/2025

Elenco revisori enti locali 2026: pubblicato l’avviso per iscrizione e mantenimento

31/10/2025

Collegato agricolo: sostegno a filiere, giovani e donne

31/10/2025

Giustizia e intelligenza artificiale: i limiti fissati da Cassazione e TAR

31/10/2025

Dogane, dal 1° novembre 2025 nuovo assetto organizzativo: cosa cambia

31/10/2025

Commercialisti, novità per le imprese sociali non cooperative

31/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy