Mutui, il tetto del 4% condiziona la portabilità

Pubblicato il 07 gennaio 2009

E' efficace dal 1° gennaio la norma di cui all'art. 2, comma 5 del decreto legge cosiddetto anti-crisi in base alla quale, per tutto il 2009, il pagamento delle rate dei mutui a tasso variabile, stipulati entro il 31 ottobre, resta a carico del mutuatario per la parte in cui l'importo della rata stessa comprende il rimborso del capitale e gli interessi calcolati fino al 4%; se poi gli interessi sforano il 4%, la parte eccedente tale soglia è presa dallo Stato a suo carico a fondo perduto. Per affievolire il carico delle rate è previsto anche il rimedio della “portabilità dell'ipoteca”, surrogazione cioè di un nuovo istituto mutuante alla banca che ha concesso il mutuo in corso. La regola del 4% non si applica ai mutui stipulati a partire dal 1° novembre 2008: così, qualora la somma dell'Euribor con lo spread praticato dalla banca superi la soglia del 4% è più conveniente tenersi il vecchio mutuo per tutto il 2009, rimandando la surrogazione dal 2010 in avanti. In caso di mutui a tasso fisso, per i quali non è possibile accedere al beneficio del 4%, la portabilità rimane un efficace rimedio.

Da oggi fino a sabato il Governo è concentrato nella messa a punto di correzioni e soluzioni al decreto legge n. 185/2008 “anti-crisi”. Il provvedimento dovrebbe essere pronto per sabato ed approdare all'esame della Camera lunedì. E' quasi certo, in questa sede, il ricorso al voto di fiducia.

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