Nastri, prove ampie

Pubblicato il 12 settembre 2008
Con una sentenza di ieri, la n. 35107, la Corte di Cassazione ha precisato come, in ordine alle intercettazioni ed ai fini di contrastare la criminalità organizzata, possano essere utilizzate anche le registrazioni realizzate con impianti privati ed anche prima che i sospettati siano iscritti nel registro degli indagati. Il caso esaminato dalla Suprema corte riguardava alcuni componenti della criminalità organizzata pugliese che si erano opposti alla misura della custodia cautelare in carcere loro impartita, sulla base di intercettazioni compiute prima che risultasse l'iscrizione, a loro carico, per i reati poi contestati. I giudici di legittimità hanno tenuto a precisare che l'eventuale omessa iscrizione di talune fattispecie non produce effetti nei confronti dell'utilizzabilità degli elementi d'indagine, residuando, semmai, solo profili di possibile rilevanza disciplinare per il magistrato che abbia omesso di integrare l'iscrizione. Inoltre, viene sottolineato come la sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza che l'art. 268 c.p.p. richiede per l'esecuzione delle intercettazioni con apparecchiature diverse da quelle utilizzate dalla Procura, può desumersi, anche implicitamente, dal contesto del processo e dalla natura delle imputazioni.
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