Negli enti compensi senza Irap

Pubblicato il 03 aprile 2008 Con la risoluzione n. 123 del 2 aprile 2008, l’agenzia delle Entrate prende in esame le somme corrisposte agli avvocati dipendenti di amministrazioni pubbliche, che ai sensi dell’articolo 1, comma 208 della legge 266/05 si devono considerare comprensive degli “oneri riflessi” che sono a carico del datore di lavoro. Nello specifico, si vuole stabilire se l’Irap debba essere considerata un “onere riflesso”. L’Agenzia rinvia ad un precedente documento di prassi (risoluzione 327/2007) in cui si è chiarito che questi compensi hanno natura retributiva e le amministrazioni pubbliche devono considerarli nella determinazione della base imponibile Irap, ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 1 del decreto legislativo 446/97. Pertanto, con la nuova risoluzione n. 123/2008 si ribadisce che i suddetti compensi non vanno decurtati dell’Irap, in quanto non è ragionevole considerare l’imposta regionale come un onere riflesso dal momento che “l’effetto di decremento economico connesso all’Irap deriva direttamente dall’applicazione del tributo, e in questo senso si configura piuttosto come un onere diretto”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy