Nel concordato giudici bloccati

Pubblicato il 10 aprile 2007

Una delle prime pronunce sull’applicazione della nuova disciplina del concordato fallimentare – tribunale di Mantova, decreto 20 febbraio 2007 – fornisce chiarimenti sull'istituto tra i più toccati della riforma, operativa dal luglio 2006: affrontando il caso di una proposta di concordato relativa al fallimento di una holding industriale, presentata da una società assuntore con qualifica di soggetto terzo (decreto 5/06), l’organo giudicante ha chiarito il ruolo dell’autorità giudiziaria. Mancando alla proposta di concordato la divisione dei creditori in classi, ogni valutazione del giudice delegato sulla convenienza della proposta stessa è preclusa. Di più: al giudice delegato non è permesso svolgere considerazioni sull’adeguatezza delle garanzie offerte, poiché la loro indicazione non è più requisito di ammissibilità della proposta di concordato. Infine, sulla convenienza della proposta e sulla natura e serietà delle garanzie sono chiamati a pronunciarsi curatore, comitato dei creditori e singoli creditori.

Segnala, intanto, il Comitato dei ministri nella risoluzione 4 aprile 2007, RsDH2007, n. 27, che con l’adozione del dlgs 5/2006, Roma s’è messa al passo con i principi sulle procedure concorsuali stabiliti dall’Europa, eliminando le sanzioni di carattere personale sul fallito.  

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