Nel part-time in edilizia valgono i limiti del Ccnl

Pubblicato il 12 novembre 2011 Il Ministero del lavoro - con l'interpello n. 43 dell'11 novembre 2011 - chiarisce che per l'assunzione in un'impresa edile di un lavoratore con contratto part-time pari a venti ore settimanali, già impiegato con altro datore di lavoro con contratto a tempo parziale, si deve fare riferimento a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del settore.

L'articolo 78 del Ccnl Industria Edilizia dispone che non è consentita l'assunzione di operai part-time oltre il 3% del totale del personale occupato con contratto a tempo indeterminato. E' prevista, tuttavia, la possibilità di inserire almeno un lavoratore a tempo parziale qualora con tale assunzione non sia superato il limite del 30% degli operai full time dipendenti dalla stessa impresa.

Non rientrando nell'ambito di alcune categorie di lavoratori part-time esclusi dai limiti quantitativi previsti dal contratto, il Ministero conclude che il caso prospettato "sembrerebbe integrare una violazione della disposizione contrattuale, qualora l'ulteriore contratto part-time sia stipulato in eccedenza rispetto ai limiti quantitativi fissati".
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