Nel sequestro per equivalente non è inclusa l'Irap evasa

Pubblicato il 23 marzo 2012 La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un imprenditore che si era visto confiscare i beni per equivalente per un importo calcolato sull'Iva ma anche sull'Irap non versate.

Con la sentenza n. 11147, del 22 marzo 2012, i giudici della Sezione penale sottolineano che, secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs n. 74/2000, l'Irap non ha rilevanza penale e non rientra tra gli oggetti del reato, a differenza delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali Iva. Il valore per la confisca dei beni non deve eccedere il profitto del reato. Non essendo un'imposta sui redditi “in senso tecnico”, l'Irap non concorre alla determinazione di tale valore.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bonus arredo confermato per il 2026

02/04/2026

Bonus mobili prorogato alle spese del 2026

02/04/2026

La gestione delle trasferte e dei rimborsi ai lavoratori dipendenti

02/04/2026

Trasferte e rimborsi spese: regole per una corretta gestione

02/04/2026

UIF, allerta su fondi pubblici e appalti: rischi e novità antiriciclaggio

01/04/2026

ICI-ENC, proroga del recupero al 30 settembre 2026

01/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy