Nelle cessioni acconti “sterilizzati”

Pubblicato il 23 luglio 2008 La risoluzione n. 313/E del 21 luglio 2008 ha confermato che le plusvalenze da cessioni quote si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, piuttosto che nell’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione. La percezione del corrispettivo, infatti, può verificarsi, per intero o solo in parte, sia prima che dopo il trasferimento. Quindi, se nei periodi antecedenti alla cessione il contribuente ha percepito delle somme a titolo di anticipazione, esse saranno tassabili nell’anno in cui si perfeziona la cessione e non in quello in cui materialmente sono state percepite. Anche in caso di contratti di opzioni di tipo call/put, la tassazione delle plusvalenze dovrà avvenire quando le opzioni verranno esercitate.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondi pensione. Portabilità contributo datoriale: più tempo per la riforma

03/04/2026

IMU e terreni agricoli: per l'esenzione confermati i vecchi criteri

03/04/2026

Debiti contributivi: scende il tasso di dilazione e differimento

03/04/2026

Smart working: dai Consulenti del Lavoro il modello di informativa sulla sicurezza

03/04/2026

Giudici di pace: ferie, TFR e contributi secondo il diritto UE

03/04/2026

Concordato preventivo biennale: chiarimenti su soci e acquisto d’azienda

03/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy