Nelle vendite garanzie rafforzate

Pubblicato il 05 luglio 2005

Il principio stabilito dalla Cassazione, Sezioni unite civili, con sentenza n. 13294/05 del 21.6.2005, è che nel contratto di compravendita l'impegno del venditore di eliminare i vizi che rendono la cosa non idonea all'utilizzo cui è destinata non rappresenta una nuova obbligazione estintiva-sostitutiva dell'originaria obbligazione di garanzia (ex articolo 1490 c.c.), ma consente al compratore di svincolarsi dai termini previsti dall'articolo 1495 c.c. per l'esercizio dell'azione di risoluzione o di riduzione del prezzo.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Settori produttivi e ammortizzatori sociali, ecco le istruzioni Inps

18/08/2025

Bonus Nido: domanda valida per più anni e nuovi criteri di ammissibilità

18/08/2025

Decreto Giustizia in vigore: 500 giudici da remoto e organici potenziati

18/08/2025

Assegno di inclusione (ADI): dall'INPS il contributo straordinario aggiuntivo

18/08/2025

Più tempo per codice dello spettacolo, contratti di lavoro e equo compenso

18/08/2025

Lavoro subordinato sportivo: accordi collettivi da adeguare alla durata massima di 8 anni

18/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy