Il principio stabilito dalla Cassazione, Sezioni unite civili, con sentenza n. 13294/05 del 21.6.2005, è che nel contratto di compravendita l'impegno del venditore di eliminare i vizi che rendono la cosa non idonea all'utilizzo cui è destinata non rappresenta una nuova obbligazione estintiva-sostitutiva dell'originaria obbligazione di garanzia (ex articolo 1490 c.c.), ma consente al compratore di svincolarsi dai termini previsti dall'articolo 1495 c.c. per l'esercizio dell'azione di risoluzione o di riduzione del prezzo.
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