Nessuna discriminazione tra uomini e donne in caso di incentivo all'esodo

Pubblicato il 21 dicembre 2013 La Corte di cassazione, con sentenza n. 28536 del 20 dicembre 2013, sancisce l'illegittimità del comma 4-bis dell'articolo 19 del DPR n. 917/1986, Testo unico delle imposte sui redditi (nella versione vigente fino al 3 luglio 2006).

Nel comma 4-bis, infatti, si prevedeva l'applicazione di un'aliquota agevolata sulle somme percepite come incentivo all'esodo per gli uomini che avessero compiuto 55 anni e per le donne che ne avessero compiuti 50, venendosi così a creare una disparità di trattamento tra uomini e donne.

La Corte di giustizia Ue, con sentenza del 21 luglio 2005, ha ritenuto la norma in contrasto con i principi comunitari di parità di trattamento tra uomini e donne.

Sulla base di queste considerazioni, il ricorrente destinatario di un incentivo all'esodo non agevolato - dal momento che a quella data aveva un'età tra i 50 e i 55 anni - ha diritto al rimborso della maggiore Irpef versata nel 2004.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Artigiani e commercianti: prima rata Inps in scadenza il 18 maggio

14/05/2026

Legge Mare 2026: sgravi contributivi e nuova integrazione salariale per la pesca

14/05/2026

CCNL Servizi ausiliari Anpit - Verbale di rettifica del 29/4/2026

14/05/2026

Ccnl Servizi ausiliari Anpit. Correzione refusi

14/05/2026

Decreto 1° maggio: cosa cambia per gli incentivi alle assunzioni 2026

14/05/2026

Previndapi: aumentano contributi e massimali

14/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy