Niente danni se il caso è fortuito

Pubblicato il 01 settembre 2008

Con sentenza n. 16607 del 19 giugno 2008, la Corte di Cassazione ha sottolineato che, in presenza di caso fortuito, è esclusa la responsabilità del condominio per i danni derivati dalle cose in custodia. La Corte ha così rigettato la richiesta di risarcimento dei danni avanzata da una donna che, in un giorno di pioggia, era caduta nell'atrio condominiale dopo che era stato pulito con la cera. Benché il condominio è custode dei beni e servizi comuni e, pertanto, responsabile dei danni cagionati dalle cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità è esclusa quando il danno sia eziologicamente riconducibile al caso fortuito che potrebbe dipendere anche dal comportamento umano. I giudici di legittimità, in particolare, hanno rilevato come, dagli atti di causa, risultava evidente il comportamento colposo della vittima che, pur potendo verificare a prima vista le condizioni del pavimento, non si era comportata secondo la normale diligenza.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Concorso tra commercialista ed amministratori per il reato di bancarotta

18/02/2026

Nuovo portale della genitorialità: ecosistema digitale per famiglie e professionisti

18/02/2026

Bonus sponsorizzazioni sportive 2026: al via le domande

18/02/2026

Black list UE 2026: Ecofin aggiorna l’elenco. Entra il Vietnam

18/02/2026

Adeguamento requisiti pensione: cosa cambia per esodo e Fondi di solidarietà

18/02/2026

Divieto di importazione di gas e GNL dalla Russia: nuovi controlli doganali

18/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy